EVENTO ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA
La scelta dei fornitori, nella maggior parte dei casi, viene fatta in base all’offerta economica degli stessi. Molto spesso il Committente, sia che sia l’imprenditore o la “signora Maria”, ignora che la legge impone, prima di scegliere la propria ditta appaltatrice, di verificarne la sua idoneità tecnica professionale (cfr. art 26 e 90 D.Lgs. 81/08 e s.m.i). La Cassazione ricorda in più occasioni che l’idoneità tecnico-professionale non può essere limitata al solo aspetto documentale ma: “[…] scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa […]”. In edilizia il problema è ancora di più indispensabile.